I tirocini estivi di orientamento rappresentano una sede di confronto e di reciproco arricchimento professionale tra aziende e giovani; le prime, infatti, inseriscono nelle proprie strutture soggetti che, proprio perché in possesso di formazione culturale e preparazione innovativa, ( si pensi alle tecnologie informatiche per esempio), possono concorrere al miglioramento qualitativo dei servizi erogati. I tirocinanti, d’altro canto, hanno l’occasione per acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro potendo inserire nel proprio curriculum l’esperienza svolta all’interno di un progetto formativo di orientamento personalizzato.
La legge regionale si rende necessaria a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 60 del decreto legislativo 276/2003, attuativo della legge Biagi, che disciplinava i tirocini di orientamento e formazione. La Consulta ha infatti stabilito che la formazione professionale svincolata da rapporti di lavoro o, comunque, non finalizzata ad un’immediata assunzione rientra nella competenza esclusiva delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
E’ dunque essenziale, e anzi urgente, che la Regione disciplini i tirocini, in modo da essere pronti già per il prossimo periodo estivo, che altrimenti vedrebbe l’impossibilità di giovani e imprese di avviare rapporti regolari, con il rischio del “nero”. I tirocini estivi non sono un rapporto di lavoro subordinato e possono essere promossi in uno specifico periodo dell’anno, non superiore ai tre mesi, compreso tra la fine dell’anno scolastico o accademico e l’inizio di quello successivo. E’ bene precisare che devono trovare applicazione tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza che riguardano i lavoratori dipendenti.
Il tirocinante dovrà quindi essere assicurato all’Inail contro gli infortuni e le malattie professionali e presso un’idonea compagnia di assicurazione per la responsabilità civile. Al tirocinante può essere corrisposta una borsa lavoro, il cui importo non potrà essere superiore ai 600 euro mensili.
La proposta di legge individua i soggetti promotori dei tirocini estivi di orientamento insieme alla figura del tutor ed alle modalità esecutive. Il tirocinio, infatti, dovrà essere attivato mediante sottoscrizione di un’apposita convenzione tra l’ente promotore e l’azienda ospitante oppure potrà essere attivata in applicazione di una convenzione quadro a livello territoriale.
I tirocini estivi potranno infine avere valore di credito formativo e, se debitamente certificati dall’ente promotore, faranno parte del curriculum dello studente.